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Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013 (Rv. 627451 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Udienza di discussione del ricorso innanzi al CNF - Decisione dell'incolpato di non comparire per adesione all'astensione collettiva dalle udienza - Omesso rinvio - Diritto di difesa - Lesione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627451-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, la comparizione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense per la discussione del ricorso è atto del professionista incolpato ricollegabile non all'esercizio dell'attività professionale, ma alla personale posizione di questi quale soggetto sottoposto alla giurisdizione disciplinare. Ne consegue che la decisione dell'incolpato di non comparire, giustificata per la dichiarata partecipazione ad una astensione collettiva dalle udienze, costituisce una mera scelta personale e l'omesso rinvio dell'udienza non integra una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 50, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)