Sez. U, Sentenza n. 1715 del 24/01/2013 (Rv. 624766 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Richiesta di rinvio formulata dall'incolpato - Legittimo impedimento a comparire - Impedimento assoluto - Necessità - Mera difficoltà - Insufficienza - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l'impugnazione, ha confermato la sanzione inflitta all'odierno ricorrente, ritenendo correttamente disattesa dall'organo disciplinare un'ulteriore istanza di rinvio per motivi di salute formulata dal primo perché lo stato patologico attestato nel prodotto certificato - gastroenterite acuta febbrile - appariva prospettato in termini troppo generici).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 50, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)