Sez. L, Sentenza n. 7223 del 05/09/1987 (Rv. 455338 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - SISTEMA DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE - PRINCIPIO ISPIRATORE - FISSAZIONE DEI TASSI DI CONTRIBUZIONE IN RELAZIONE AL CALCOLO STATISTICO DEI RISCHI DELLE SINGOLE LAVORAZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA VOCE N. 6240 DEL D.M. 10 DICEMBRE 1971.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - SISTEMA DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE - PRINCIPIO ISPIRATORE - FISSAZIONE DEI TASSI DI CONTRIBUZIONE IN RELAZIONE AL CALCOLO STATISTICO DEI RISCHI DELLE SINGOLE LAVORAZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA VOCE N. 6240 DEL D.M. 10 DICEMBRE 1971.*
Con riguardo alla Determinazione del premio dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il sistema delle tariffe contributive (approvate con decreto ministeriale) si ispira al principio secondo cui i tassi di contribuzione sono fissati in relazione al calcolo statistico dei rischi che le singole lavorazioni comportano talché il rischio di infortuni proprio di una produzione complessa comprendente più lavorazioni non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che la tariffa relativa ad una produzione di soli "alberi" di trasmissione destinati ad una fabbrica di automobili fosse quella prevista dalla voce n. 6240 del d.m. 10 dicembre 1971, e non già quella contemplata dalla voce n. 6411, concernente la produzione di autoveicoli). (V 2675/85, mass n 440464).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM 10/12/1971 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)