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Sez. L, Sentenza n. 2675 del 23/04/1985 (Rv. 440464 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - CONTRIBUTI - LAVORAZIONE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA TARIFFA - INQUADRAMENTO - CRITERI APPLICATIVI.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440464-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - CONTRIBUTI - LAVORAZIONE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA TARIFFA - INQUADRAMENTO - CRITERI APPLICATIVI.*

In tema di tariffa dei premi per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ove si presenti nella concreta realtà produttiva una lavorazione non espressamente prevista dalla tariffa, l'inquadramento della stessa dev'essere effettuato attraverso l'analisi tecnica delle operazioni elementari che la compongono in modo da poterla ricondurre con procedimento analogico ad una determinata previsione tariffaria mentre in ogni caso rimane ferma la misura dei tassi del premio assicurativo che non sono suscettibili di variazione in ragione dei caratteri peculiari della lavorazione medesima. (nella specie la S.C. ha confermato la valutazione del giudice del merito secondo cui ad un'impresa che svolgeva la sola attività di posa in opera di carpenteria metallica non poteva trovare applicazione - come da quest'ultima sostenuto - il tasso risultante dalla differenza tra quello previsto per la lavorazione di costruzione e posa in opera di carpenteria metallica e quello previsto per la lavorazione di sola costruzione, bensì era applicabile solo ed integralmente il primo dei due tassi predetti). (V 5049/84, mass n 436869; (V 1106/82, mass n 418985).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)