Sez. 6, Sentenza n. 6044 del 22/04/1999 Ud. (dep. 13/05/1999) Rv. 214066 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Mancata indicazione della data e del luogo del fatto - Incidenza sulla validità del decreto - Condizioni - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
In tema di requisiti del decreto di citazione, la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di "insufficiente motivazione", con i conseguenti effetti di cui al secondo comma dell'articolo 429 cod. proc. pen.; tale ipotesi è correttamente sussistente e quindi rilevabile ex articolo 178 cod. proc pen. soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio i relativi termini del reato contestato, mentre che una indicazione, pur sinteticamente essenziale, di tali requisiti non può essere produttiva di effetti giuridici caducatori del provvedimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il richiamo "ai precedenti capi" compiuto nello stesso provvedimento in relazione a soggetti inequivocamente indicati quali concorrenti nel reato, fosse idoneo ad escludere l'insufficienza e carenza della contestazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)