diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12149 del 02/03/2005 Cc. (dep. 25/03/2005) Rv. 231615 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - requisiti - enunciazione del fatto | Decreto che dispone il giudizio - Requisiti - Enunciazione del fatto - Completezza - Requisiti - Richiami contenuti nel decreto e in altri provvedimenti - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231615-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - requisiti - enunciazione del fatto

In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione", soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto. (Nella fattispecie, in riferimento ad un'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti, si lamentava la carenza di indicazioni in merito alla data ed al luogo del commesso reato ed al tipo ed ai quantitativi delle sostanze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)