Sez. 3, Sentenza n. 3167 del 03/10/1969 (Rv. 343142 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA RICONVENZIONALE NON AVENTE INFLUENZA SU QUELLA PRINCIPALE - SEPARABILITA - ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DI SEPARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - CAUSA PRINCIPALE E CAUSA RICONVENZIONALE NON AVENTE INFLUENZA SU QUELLA PRINCIPALE - SEPARABILITA - ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DI SEPARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice di merito, nell'Esercizio del suo potere discrezionale di disporre la separazione delle cause a norma dell'art 279 n 5 cod proc civ, puo avvalersi di tale facolta non soltanto nelle ipotesi di cui agli artt 103, comma secondo, e 104, comma secondo, cod proc civ, ma anche quando il procedimento contenga una domanda principale e una altra autonoma riconvenzionale che non abbia alcuna influenza su quella principale. L'Esercizio di tale potere, che si ricollega alla esigenza di interesse generale della sollecita definizione dei giudizi, non e sindacabile in Sede di legittimita, in quanto esso da vita ad un provvedimento di carattere ordinatorio, che non ha alcuna Rilevanza sulla decisione dell'una o dell'altra causa. (Conf, sulla seconda parte 1806-67, massima n 328688 sulla prima parte, 695-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)