Sez. 2, Sentenza n. 1806 del 17/07/1967 (Rv. 328688 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SEPARAZIONE DI CAUSE CONNESSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SEPARAZIONE DI CAUSE CONNESSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
A norma del capoverso dell'art 103 cod proc civ, il giudice, nel corso dell'istruzione o nella decisione, puo disporre, anche ex officio, la separazione delle cause, congiuntamente proposte per motivi di connessione, soggettiva od oggettiva, qualora la continuazione della riunione ritarderebbe o renderebbe piu gravosa la definizione del processo. L'Esercizio di tale potere discrezionale, che si ricollega all'esigenza di interesse generale della sollecita definizione di giudizi, non e sindacabile in Sede di legittimita, in quanto esso da vita ad un provvedimento di carattere meramente ordinatorio, che non ha alcuna Rilevanza sulla decisione dell'una o dell'altra causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)