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Sez. 2, Sentenza n. 1806 del 17/07/1967 (Rv. 328688 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SEPARAZIONE DI CAUSE CONNESSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328688-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SEPARAZIONE DI CAUSE CONNESSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma del capoverso dell'art 103 cod proc civ, il giudice, nel corso dell'istruzione o nella decisione, puo disporre, anche ex officio, la separazione delle cause, congiuntamente proposte per motivi di connessione, soggettiva od oggettiva, qualora la continuazione della riunione ritarderebbe o renderebbe piu gravosa la definizione del processo. L'Esercizio di tale potere discrezionale, che si ricollega all'esigenza di interesse generale della sollecita definizione di giudizi, non e sindacabile in Sede di legittimita, in quanto esso da vita ad un provvedimento di carattere meramente ordinatorio, che non ha alcuna Rilevanza sulla decisione dell'una o dell'altra causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)