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Sez. L, Sentenza n. 5473 del 13/05/1993 (Rv. 482347 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - In genere | Condono previdenziale ex art. 4 D.L. n. 536 del 1987 in favore dei lavoratori inadempienti all'obbligo di dichiarare al datore di lavoro la propria qualità di pensionati - Mezzi - Autodenuncia e accertamento intervenuto tempestivamente - Rilevanza - Retroattività della disciplina rispetto a situazioni o in rapporti non in contestazione o definiti - Esclusione - Conseguenze - Pagamento delle sanzioni civili con effetto estintivo della posizione debitoria - Successiva pretesa di restituzione mediante ricorso allo strumento del condono - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482347-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - In genere

Il condono previdenziale previsto (in favore di lavoratori che, in violazione dell'art. 488 del d.P.R. n 48 del 1968, abbiano omesso di dichiarare al datore di lavoro la propria qualità di pensionati) dall'art. 4, comma quindicesimo, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988 n. 48, può aver luogo (oltre che a seguito di autodenuncia) anche a seguito di accertamento, intervenuto entro il termine previsto, ma in mancanza di previsione di retroattività, neppure implicita, dalla norma, che prende in considerazione, ai fini della concessione del beneficio, solo situazioni e rapporti in contestazione o non definiti - la relativa disciplina è applicabile "ex nunc" dalla data della sua entrata in vigore; con la conseguenza che il soggetto che prima di tale data abbia estinto la propria posizione debitoria, versando le somme dovute a titolo di sanzioni civili, non può successivamente pretenderne la restituzione mediante ricorso allo strumento del condono.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 40, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)