diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10407 del 04/10/1995 (Rv. 494169 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Sanzioni amministrative - Condono ex D.L. n. 156 del 1987 - Portata - Disposizioni ex art. 4, sesto comma, di detto D.L. - Carattere retroattivo - Esclusione - Conseguenze - Ripetizione delle somme corrisposte anteriormente - Inammissibilità - Restituzione delle somme pagate in eccedenza di quelle dovute in base al condono e versate dopo il 29 aprile 1987 - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494169-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

Le disposizioni dell'art. 4, comma sesto, del D.L. 28 aprile 1987 n. 156 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48) in materia di condono di sanzioni civili e sanzioni amministrative dovute per l'omesso o il ritardato pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali (condono consistente nella previsione del pagamento dei soli interessi di differimento e dilazione nel limite massimo del cento per cento dei contributi o premi, nel caso di pagamento entro il 30 settembre 1987 dei contributi relativi a periodi anteriori a quelli previsti dal primo comma del citato art. 4) non hanno carattere retroattivo e, quindi, non comportano il diritto alla restituzione delle somme corrisposte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul condono, che siano effettivamente dovute (nella specie, a titolo di sanzioni civili) in base alla precedente situazione normativa, mentre è giustificata la richiesta di restituzione di somme pagate in eccedenza di quelle dovute in applicazione del D.L. n. 156/1987, qualora esse siano state versate dopo il 29 aprile 1987.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/04/1987 num. 156 art. 4 com. 6, Legge 29/04/1987 num. 48, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)