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Sez. U, Sentenza n. 2409 del 16/06/1975 (Rv. 376280 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - AMBITO - RICORSO PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE - INCLUSIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376280-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - AMBITO - RICORSO PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE - INCLUSIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel ricorso per Cassazione proposto, ai sensi dell'art 360 primo comma n 1 cod proc civ, per motivi attinenti alla giurisdizione, opera il divieto di produrre nuovi documenti, di cui all'art 372 primo comma cod proc civ; detto divieto e inapplicabile solo nella diversa ipotesi del regolamento preventivo di giurisdizione, in ordine al quale e consentito alle parti di produrre, ai fini della decisione della questione di giurisdizione, le prove documentali che avrebbero potuto esibire in Sede di merito, ove l'istanza di regolamento non fosse stata proposta. (V 2380/73, mass n 365739).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)