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Sez. U, Sentenza n. 2380 del 23/08/1973 (Rv. 365739 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI - DIVIETO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365739-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI - DIVIETO - INAPPLICABILITA.*

Il divieto di produrre documenti, sancito dall'art 372 cpc, non si applica al regolamento di giurisdizione, in ordine al quale e consentito alle parti di offrire in Cassazione le prove documentali che avrebbero potuto esibire in Sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento. (Conf 1560/72, mass n 358275).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)