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Sez. 2, Sentenza n. 7737 del 11/02/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160355 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - DISCREZIONALITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160355-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - DISCREZIONALITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il giudice di appello, il quale ritenga di non dover accogliere le istanze di rinnovazione del dibattimento per audizione di testimoni o ammissione di perizia, esercita una facoltà discrezionale, la quale non può essere sindacata in Sede di legittimità, quando dalla sentenza risulti l'inutilità delle nuove indagini, ai fini per i quali la rinnovazione era stata richiesta. (V mass n 155989; (Conf mass n 153102; (Conf mass n 151740).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)