Sez. 2, Sentenza n. 8159 del 08/02/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160582 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE "A PRIORI" - NECESSITÀ.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE "A PRIORI" - NECESSITÀ.*
Ai fini della configurabilità del tentativo, l'idoneità degli Atti deve essere valutata con giudizio a priori e non già con riferimento alle circostanze impreviste che hanno impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'intera Azione necessaria per la consumazione del delitto. Pertanto, anche Atti di mera e semplice preparazione, quando siano idonei, e diretti in maniera non equivoca, alla consumazione del delitto, ben possono integrare un tentativo punibile nel quadro di una valutazione complessiva e globale della condotta dell'agente. (V mass n 154270; (V mass n 153076; in tema di idoneità dell'Azione, ai fini della configurabilità del reato impossibile (art. 49 cod. pen.), V. Contrasto 900021 già segnalato in volume 1982 n. 1 pagina. 61 n. 24 e quindi sez. Unite 4 luglio 1983 (udienza 30 aprile 1983, n. 6218) ric. Bandinelli.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)