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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12432 del 11/05/2021 (Rv. 661550 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Eccezione di estinzione della parte interessata - Termine - Inosservanza - Deducibilità o rilevabilità in sede d'impugnazione davanti alla S.C. - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661550-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla sua modifica avvenuta con l. n. 69 del 2009, per poter essere dichiarata dal giudice deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possano dare luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure davanti alla Corte di cassazione.

Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)