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Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 19/01/2007 (Rv. 595597 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Eccezione di estinzione della parte interessata - Termine - Inosservanza - Deducibilità o rilevabilità in sede di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595597-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 cod. proc. civ., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)