Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 30/03/2006 (Rv. 594104 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE" | Donazione indiretta - Nozione - Accollo assunto per spirito di liberalità nei confronti del mutuatario di pagare le rate del mutuo - Causa - Donazione diretta - Configurabilità - Conseguenze.
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE"
Poichè con la donazione indiretta le parti realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultima a pagare all'Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo, sicchè l'atto - non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall'art. 782 cod. civ.- deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio"di cui all'art. 2034 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 2034
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)