diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 19601 del 29/09/2004 (Rv. 577442 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE" | Causa del contratto - Natura onerosa - Adattamento funzionale della causa per il raggiungimento dello scopo di liberalità - Necessità - Conseguenze sostanziali e processuali.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577442-01

DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE"

Nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)