Sez. 1, Sentenza n. 21012 del 29/10/2004 (Rv. 578626 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Poteri del giudice - Assunzione, anche d'ufficio, di tutti gli elementi utili sullo stato del minore e sulla condizione dei suoi familiari - Fondamento - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il procedimento sullo stato di adottabilità, regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e finalizzato, come l'intera disciplina dell'adozione, alla tutela del preminente interesse del minore, è caratterizzato dal potere, attribuito al giudice, di attingere, anche d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valutazioni che deve compiere sullo stato del minore e sulla condizione dei suoi familiari.(Principio affermato in sede di cassazione della sentenza che aveva revocato un decreto di adottabilità, avendo la Corte Cass. ritenuto, nella pronuncia impugnata, del tutto carente la "ratio decidendi", essendo illogica ed incomprensibile quella enunciata, secondo cui l'astratta ed ipotetica possibilità di attribuire un grave ritardo di sviluppo del minore a fattori patologici indipendenti dall'atteggiamento del genitore indurrebbe il giudice minorile ad escludere senz'altro l'inadeguatezza del genitore in questione, piuttosto che ad accertare gli elementi costitutivi dell'esatta situazione concreta).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)