diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4395 del 10/04/1992 (Rv. 476723 - 01)

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - In genere | Giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità - Natura di procedimento a cognizione ordinaria - Poteri del giudice - Assunzione di informazioni alla P.A., di notizie agli operatori sociali e ad altri soggetti - Qualità di testimone degli interrogati - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476723-01

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - In genere

Il giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ancorché sia un procedimento a cognizione ordinaria (a differenza di quello che si conclude con la predetta dichiarazione dello stato di adottabilità, che ha carattere sommario e natura camerale), è caratterizzato dal potere attribuito al giudice di attingere, anche d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valutazioni che deve compiere sullo stato del minore e sulla condizione dei suoi familiari, poiché tutta la disciplina dell'adozione è finalizzata alla tutela del preminente interesse del minore, sottratto alla disponibilità delle parti. A tal fine il giudice può non solo chiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione senza che i funzionari interpellati assumano il ruolo di testimoni tenuti a deporre previo giuramento bensì richiedere notizie (e anche valutazioni) agli operatori dei servizi in relazione ai compiti istituzionali che essi svolgono, al fine di attingere in tempi brevi il maggior numero di informazioni possibili, al di là e al di fuori della comune dialettica processuale soggetta agli oneri di deduzione e di prova delle parti; nonché ascoltare altri soggetti senza che assumano la veste di testimoni in senso tecnico, come il rappresentante dell'Istituto presso cui il minore è ricoverato e le persone cui egli è affidato, e invitarli a riferire, oltre che fatti, anche opinioni e giudizi.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)