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Sez. 1, Sentenza n. 2615 del 23/10/1967 (Rv. 329990 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - ESPROPRIAZIONE DELL'INTERA QUOTA SPETTANTE AL DEBITORE IN UNA COMUNIONE - POSSIBILITA - PREGIUDIZIALITA DELLA DIVISIONE E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ESECUTIVO - ESCLUSIONE - ESPROPRIAZIONE DELLA SOLA QUOTA INDIVISA SPETTANTE SU DI UNO DEI BENI DELLA COMUNIONE - PREGIUDIZIALITA DELLA DIVISIONE - PROPONIBILITA DI QUESTA IN VIA SURROGATORIA DA PARTE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1967-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329990-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - ESPROPRIAZIONE DELL'INTERA QUOTA SPETTANTE AL DEBITORE IN UNA COMUNIONE - POSSIBILITA - PREGIUDIZIALITA DELLA DIVISIONE E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ESECUTIVO - ESCLUSIONE - ESPROPRIAZIONE DELLA SOLA QUOTA INDIVISA SPETTANTE SU DI UNO DEI BENI DELLA COMUNIONE - PREGIUDIZIALITA DELLA DIVISIONE - PROPONIBILITA DI QUESTA IN VIA SURROGATORIA DA PARTE DEL CREDITORE.*

E possibile l'espropriazione forzata dell'intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, di qualunque tipo essa sia. Iniziata l'espropriazione della quota, il giudice dell'esecuzione puo disporre la separazione, se questa e possibile, della quota in natura spettante al debitore esecutato o, se la separazione non e possibile, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa. In tutte le dette ipotesi, il pignoramento della quota consegue i suoi effetti, col risultato di concentrarsi sui singoli beni corrispondenti alla quota ed assegnati al condividendo esecutato. Non e, invece, ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene immobile indiviso, quando la massa in comune comprenda piu beni della stessa specie, perche, potendo, in Sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione. In tale ipotesi, il creditore, prima di dare inizio alla esecuzione forzata, deve promuovere, in via surrogatoria, la divisione dei beni comuni al debitore ed ai terzi, onde ottenere la individuazione preventiva dei beni in concreto da sottoporre ad esecuzione. Pertanto, in ipotesi di espropriazione forzata della intera quota del compartecipe, non vi e alcuna pregiudizialita del procedimento divisionale rispetto a quello esecutivo, ne quest'ultimo rispetto al primo, onde non e necessaria la sospensione dell'uno in attesa della definizione dell'altro. In ipotesi, invece, di espropriazione della quota di un singolo bene indiviso facente parte di una massa comune comprendente piu beni della stessa specie, il procedimento divisionale e pregiudiziale a quello esecutivo. (Cfr. 2308-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)