Sez. 1, Sentenza n. 11891 del 03/11/1992 (Rv. 479291 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Sentenze arbitrali straniere | Riconoscimento ed esecutorietà ex convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Condizioni - Passaggio in giudicato - Necessità - Esclusione.
Delibazione (giudizio di) - Sentenze arbitrali straniere
Ai fini del riconoscimento e dell'esecutorietà della sentenza arbitrale emessa in uno Stato straniero, secondo la convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), non è necessario che la pronuncia sia passata in giudicato, ma è sufficiente (art. 5, n. 1, lett.e, della convenzione) che essa sia obbligatoria fra le parti, a prescindere dall'efficacia esecutiva che potrebbe essere alla medesima attribuita da un ulteriore e diverso intervento da parte di un giudice dello Stato nel quale è stata pronunciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)