Sez. 1, Sentenza n. 6426 del 07/06/1995 (Rv. 492724 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE | Art. 5 comma primo lett. E della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Disciplina - Indagine del giudice ai fini della delibazione - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE
Secondo l'art. 5 comma primo lett. E) della convenzione di New York del 10 giugno 1958, condizione perché il lodo straniero possa ottenere il riconoscimento in altro stato aderente è che esso sia divenuto obbligatorio per le altre parti, per cui, in sede di delibazione della pronuncia arbitrale straniera, l'indagine del giudice deve essere circoscritta alla presenza delle condizioni per il riconoscimento, nello Stato, della pronuncia medesima, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 798 cod. proc. civ. in tema di riesame nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)