Sez. 2, Sentenza n. 5242 del 27/08/1986 (Rv. 447835 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA DA UN CONDOMINO SUL BENE COMUNE - ART. 936 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA DA UN CONDOMINO SUL BENE COMUNE - ART. 936 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Le Disposizioni dettate dall'art. 936 cod. civ., per le opere fatte da un terzo con materiali propri su un fondo altrui, non trovano applicazione con riguardo ai soggetti che siano legati da preesistenti rapporti giuridici sottoposti a specifica disciplina normativa, sì da non potere essere considerati reciprocamente come terzi. Pertanto, in tema di condominio negli edifici, deve escludersi l'operatività della citata norma nel caso di costruzione eseguita da un condomino sul bene comune, con la conseguenza che in tale ipotesi la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini dell'edificio soltanto se essa venga realizzata in conformità della disciplina del condominio, cioè con il rispetto delle norme sulle innovazioni, sulla sopraelevazione ecc. (V 970/83, mass n 425739; (V 5511/81, mass n 416215; (V 3479/78, mass n 392960).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)