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Sez. L - , Sentenza n. 6598 del 16/03/2018 (Rv. 647536 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO | Sospensione cautelare dal servizio ex art. 97 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Addebito accertato ma sanzione non eseguita - Differenze retributive - Recupero - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647536-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO

In tema di sospensione cautelare dal servizio del dipendente, il recupero della differenza tra retribuzione e assegno alimentare è escluso ove l'addebito sia stato comunque ritualmente e tempestivamente accertato all'esito del procedimento disciplinare, seppure poi in concreto la relativa sanzione non sia stata eseguita, o sia stata revocata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto l'accordo transattivo intercorso tra le parti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro idoneo a porre nel nulla gli effetti connessi al tempestivo esercizio dell'azione disciplinare).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 92 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)