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Sez. L - , Sentenza n. 25975 del 31/10/2017 (Rv. 646495 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO | Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale - Revoca e riammissione in servizio - Conseguenze economiche - Compensi per incarichi ulteriori ed indennità di risultato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646495-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO

Nel pubblico impiego privatizzato, qualora la sospensione cautelare del rapporto di lavoro connessa alla pendenza di procedimento penale sia successivamente revocata, al lavoratore riammesso in servizio spetta il diritto alle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, con esclusione dei compensi per le prestazioni effettuate nel periodo anzidetto in favore di altro ente, in quanto rese in difetto dell’autorizzazione richiesta dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell’indennità di risultato, che postula una positiva valutazione dei risultati di attività comunque svolte dal dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 91, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 92 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Contr. Coll. 30/04/1996 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)