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Sez. U, Sentenza n. 2714 del 09/10/1974 (Rv. 371170 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONSEGUENTE AD ASSOLUTA IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - RILEVABILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371170-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONSEGUENTE AD ASSOLUTA IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - RILEVABILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*

La Corte di Cassazione, adita in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, puo dichiarare l'improponibilita assoluta della domanda per difetto di qualsiasi situazione soggettiva rilevante e per conseguente difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice quando detta improponibilita risulti con evidenza dalla formulazione dell'oggetto della domanda e dalle pacifiche circostanze di fatto, senza necessita di compiere un'indagine particolare sui fatti contestati e di risolvere questioni riflettenti la contrastata interpretazione di norme giuridiche. (V 2968'73, mass n 366627).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)