Sez. U, Sentenza n. 2968 del 10/11/1973 (Rv. 366627 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CONCRETE RICHIESTE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMA INVOCATA - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO UN DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CONCRETE RICHIESTE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMA INVOCATA - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO UN DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'ipotesi del difetto assoluto di giurisdizione e, conseguentemente di assoluta improponibilita della domanda si verifica quando la situazione addotta, per difetto di una norma che la tuteli, resti al di fuori del campo giuridico e non sia - neppure in astratto - configurabile come diritto soggettivo perfetto, ne come interesse legittimo. Nel caso in cui sorga controversia sulla sussistenza delle condizioni concrete richieste per l'applicazione della norma invocata, anche se la controversia su tali punti debba essere risolta in favore di chi neghi l'esistenza di una norma che protegga la situazione soggettiva dedotta o delle condizioni perche la protezione sia operativa, si e al di fuori delle ipotesi della possibilita di configurare in astratto la tutela, e la relativa questione Forma oggetto, non gia di giudizio sulla giurisdizione, ma di giudizio di merito. (V 1523/73, mass n 364282; 1008/72, mass n 357330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)