diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8642 del 06/05/2004 (Rv. 572690 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Termine - Decorrenza in ipotesi di notificazione del ricorso a mezzo posta - Riferimento alle sentenze della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Data di consegna del plico al destinatario - Rilevanza esclusiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572690-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - il termine per il deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma da quella della sua ricezione, atteso che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, ha precisato che la scissione dei momenti, in cui la notifica deve considerarsi verificata per il notificante e per il destinatario, non esclude che la produzione degli effetti che alla stessa sono ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e considerato, altresì, che far decorrere il termine dalla data di spedizione della raccomandata comporterebbe per il ricorrente la necessità di procedere al deposito dell'atto nell'assoluta incertezza circa la validità della relativa notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)