Sez. 5, Sentenza n. 18087 del 08/09/2004 (Rv. 576877 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Termine - Decorrenza - Notificazione a mezzo posta - Data di ricezione dell'atto - Rilevanza esclusiva - Possibilità per il notificante di provvedere al deposito del ricorso anche prima che l'atto notificato gli sia restituito dall'ufficiale giudiziario, ex art. 5, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 - Conseguenze - Restituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla data di ricezione - Idoneità a giustificare il ritardo del deposito - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Il termine per il deposito del ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato anche per il destinatario, e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ad un tal riguardo, poiché, in base all'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, è consentito al notificante di provvedere al deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di cassazione anche prima che l'atto notificato gli sia restituito dall'ufficiale giudiziario, non è possibile riconoscere rilevanza, quale causa idonea a giustificare il ritardo con il quale sia stato eseguito il deposito e ad evitarne le conseguenze stabilite dal citato art. 369 cod. proc. civ., al fatto che la restituzione dell'atto notificato sia avvenuta oltre il termine indicato nella disposizione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)