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Sez. L, Sentenza n. 3580 del 12/06/1982 (Rv. 421543 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - CONDIZIONI - LIMITI - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - PRESUPPOSTI - LAVORO STRAORDINARIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MACINAZIONE E DELLA PANIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421543-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - CONDIZIONI - LIMITI - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - PRESUPPOSTI - LAVORO STRAORDINARIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MACINAZIONE E DELLA PANIFICAZIONE.*

La norma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089, (norma richiamata dalla legge 4 agosto 1971 n. 590), che prevede uno sgravio contributivo in una misura percentuale delle retribuzioni soggette alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, rinvia innanzitutto alla contrattazione collettiva per stabilire cosa deve intendersi per lavoro straordinario e, solo in Mancanza, alla legge sulla limitazione dell'orario di lavoro (R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 e successive modificazioni e integrazioni). (nella specie, alla stregua dei contratti collettivi succedutisi per regolare il rapporto di lavoro degli addetti all'industria della macinazione e della panificazione (C.C.n.L. 3 dicembre 1963, 14 gennaio 1970 e 29 novembre 1972) il giudice del merito ha ritenuto escluso, ai fini dello sgravio predetto, che il lavoro prestato oltre l'orario cosiddetto contrattuale di quaranta ore settimanali, ma nei limiti dell'orario massimo legale di quarantotto ore settimanali per quanto retribuito con una certa maggiorazione di paga, possa considerarsi come lavoro straordinario. La C.S. in base all'enunciato principio ha confermato questa decisione). (Conf 5001/81, mass n 415782).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/12/1963, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Contr. Coll. 14/01/1970, Legge 04/08/1971 num. 590, Contr. Coll. 29/11/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)