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Sez. L, Sentenza n. 5001 del 25/08/1981 (Rv. 415782 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - SGRAVIO DISPOSTO DAL D.L. N. 431 DEL 1971 - LIMITI - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE - FATTISPECIE (LAVORO PRESTATO TRA LA QUARANTESIMA E LA QUARANTOTTESIMA ORA SETTIMANALE DAI LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA MACINAZIONE E DELLA PASTIFICAZIONE).*
Stato
decisa il 1981-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415782-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - SGRAVIO DISPOSTO DAL D.L. N. 431 DEL 1971 - LIMITI - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE - FATTISPECIE (LAVORO PRESTATO TRA LA QUARANTESIMA E LA QUARANTOTTESIMA ORA SETTIMANALE DAI LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA MACINAZIONE E DELLA PASTIFICAZIONE).*

La nozione di lavoro straordinario, che esclude lo sgravio degli oneri sociali ai sensi del d.l. 5 luglio 1971 n. 431, convertito nella legge 4 agosto 1971 n. 590 e del d.l. 1 luglio 1972 n. 286, convertito nella legge 8 agosto 1972 n. 463, può essere desunta, per l'espresso richiamo fattone da tale normativa, esclusivamente dalla contrattazione collettiva del settore, mentre alla legge si attribuisce un valore meramente sussidiario, potendo essa trovare applicazione solo in Mancanza di una specifica regolamentazione della materia dell'orario di lavoro da parte dell'autonomia privata. (nella specie è stata negata la natura di straordinario al lavoro prestato fra la quarantesima e la quarantottesima ora settimanale dai lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione, stante la peculiare disciplina che di siffatte prestazioni si rinviene nei contratti collettivi di categoria 14 gennaio 1970 e 23 novembre 1972, i quali configurano detta prestazione come meramente aggiuntiva e facoltativa per il lavoratore, richiedibile dal datore di lavoro per far fronte alle esigenze determinate dalla riduzione dell'orario e retribuibile con una paga maggiorata non già in relazione al ritenuto carattere usurante della prestazione stessa, bensì al fine di costituire un incentivo a prestare adesione a siffatta richiesta).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 14/01/1970, Decreto Legge 05/07/1971 num. 431, Legge 04/08/1971 num. 590, Decreto Legge 01/07/1972 num. 286, Legge 08/08/1972 num. 463, Contr. Coll. 23/11/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)