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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 (Rv. 655289 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Contratti bancari - Forma scritta - Art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) - Nullità di protezione - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655289-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE

La previsione di cui all'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui il contratto bancario è nullo se non redatto per iscritto, configura una nullità di protezione in favore del cliente che può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante l'inequivoco disposto dell'art. 127, comma 2, del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)