Sez. 1 - , Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018 (Rv. 649476 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Requisito della forma scritta - Necessità della sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)