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Sez. 6, Sentenza n. 1998 del 22/05/1995 Cc. (dep. 29/08/1995) Rv. 202977 - 01

Udienza preliminare - Udienza - Atti introduttivi - Notificazioni | Procedimenti per falsa testimonianza - Notificazione al danneggiato dal reato - Necessità - Esclusione - Ricorso per Cassazione per violazione dell'art. 419 cod. proc. pen. - Inammissibilità - Ragione.
Stato
decisa il 1995-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202977-01

Udienza preliminare - Udienza - Atti introduttivi - Notificazioni

Al privato danneggiato dal reato il codice di procedura penale assegna un potenziale ruolo processuale, con la possibilità di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall'art. 79 cod. proc. pen., mentre alla parte offesa sono riconosciute facoltà e diritti sin dalla fase delle indagini preliminari. Soltanto alla parte offesa, pertanto, e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 cod. proc. pen., l'avviso di fissazione dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Ne consegue che è inammissibile, per mancanza di legittimazione, il ricorso per Cassazione del privato danneggiato, diverso dalla persona offesa, volto a denunciare violazione dell'art. 419 cod. proc.pen., nell'ipotesi di procedimento per di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), reato previsto tra quelli contro l'amministrazione della giustizia, nei quali parte offesa va considerata soltanto lo Stato, titolare dell'interesse tutelato dalla norma, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)