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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4176 del 13/02/2019 (Rv. 652594 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Passività di natura tributaria della massa - Deducibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652594-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, i debiti tributari della massa ereditaria sono deducibili purché il presupposto per la loro insorgenza, inteso come evento storico, si sia già verificato al momento dell'apertura della successione, ancorché sia stato accertato solo successivamente, fermo restando, quanto alla dimostrazione della loro esistenza, il sistema di prova legale previsto dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)