Sez. 5, Sentenza n. 24547 del 26/11/2007 (Rv. 601059 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Regime ex artt. 20 e ss. d.lgs. n. 346 del 1990 - Passività deducibili - Debiti - Prova - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, il regime di deducibilità dei debiti della massa ereditaria - disciplinato dagli articoli da 20 a 24 del d.lgs. n. 346 del 1990 - va ricostruito nel senso che tali debiti sono deducibili, purchè sussistano le condizioni previste dall'art. 21 e subordinatamente alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dall'art. 23. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non deducibili i debiti del "de cuius" inerenti l'esercizio di impresa, documentati attraverso l'esibizione della "quietanza delle fatture" e di "documentazione equipollente" piuttosto che attraverso la produzione di atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione, titolo giudiziario definitivo, estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie e, trattandosi di debiti verso aziende o istituti di credito, di certificazione rilasciata dall'ente creditore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 22, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)