Sez. 5, Sentenza n. 5629 del 13/02/1986 Ud. (dep. 16/06/1986) Rv. 173141 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - VALORE SOSTITUTIVO O ABROGATIVO DELL'OBBLIGO PRESCRITTO DAL CODICE CIVILE IN RELAZIONE ALL'ART. 217 LEGGE FALL. - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - VALORE SOSTITUTIVO O ABROGATIVO DELL'OBBLIGO PRESCRITTO DAL CODICE CIVILE IN RELAZIONE ALL'ART. 217 LEGGE FALL. - ESCLUSIONE - RATIO.*
In tema di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri e scritture contabili, il relativo Obbligo prescritto dal codice civile, al quale si riferisce l'art. 217 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), non è stato sostituito dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che detta Disposizioni comuni in materia di accertamento della imposta sui redditi. Tale d.P.R. infatti, pur prevedendo particolari semplificazioni per la contabilità di contribuenti minori, non ha in alcun modo abrogato o modificato, dati i fini esclusivamente tributari che lo caratterizzano, le Disposizioni del codice civile relative ai libri obbligatori e alle altre scritture contabili, come può desumersi dagli artt. 14 e 15 nonché dall'art. 18 riguardante la contabilità semplificata per imprese minori, ove si fanno espressamente salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da Disposizioni diverse dal decreto medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)