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Sez. 5, Sentenza n. 306 del 17/11/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183027 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O REGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183027-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O REGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE - IRRILEVANZA.*

Il reato di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri contabili obbligatori non è escluso dall'eventuale possibilità di ricostruzione della contabilità aziendale attraverso registri imposti per altri fini (nella specie fiscali), in quanto non sono dalla legge ammessi equipollenti alle scritture e ai registri regolamentari. (Conf mass n 175654; (Conf mass n 173141; (Conf mass n 165483; (Conf mass n 149710).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)