Sez. 1, Sentenza n. 3703 del 30/10/1975 (Rv. 377911 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - NATURA DELLA DICHIARAZIONE - NEGOZIO DI RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE - FONTE LEGALE DI PROVA - CONFIGURABILITA - CONTENUTO DELLA SCRITTURA - INTERPRETAZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - NATURA DELLA DICHIARAZIONE - NEGOZIO DI RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE - FONTE LEGALE DI PROVA - CONFIGURABILITA - CONTENUTO DELLA SCRITTURA - INTERPRETAZIONE.*
Al fine della pronuncia giudiziale della paternita naturale, la non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternita, prevista come condizione per la pronuncia medesima dall'art 269 n 2 cod civ, configura non un negozio giuridico di riconoscimento, ma una fonte legale di prova, da cui sia univocamente desumibile il convincimento del genitore in ordine al rapporto di filiazione; non si richiede, pertanto, che la paternita risulti in modo letterale e formale da una scrittura, essendo sufficiente che quest'ultima, interpretata anche in relazione alle circostanze in cui e stata emessa, riveli chiaramente il pensiero del dichiarante. (Conf 3884/74, mass n 372424).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)