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Sez. 1, Sentenza n. 3703 del 30/10/1975 (Rv. 377911 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - NATURA DELLA DICHIARAZIONE - NEGOZIO DI RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE - FONTE LEGALE DI PROVA - CONFIGURABILITA - CONTENUTO DELLA SCRITTURA - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377911-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - NATURA DELLA DICHIARAZIONE - NEGOZIO DI RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE - FONTE LEGALE DI PROVA - CONFIGURABILITA - CONTENUTO DELLA SCRITTURA - INTERPRETAZIONE.*

Al fine della pronuncia giudiziale della paternita naturale, la non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternita, prevista come condizione per la pronuncia medesima dall'art 269 n 2 cod civ, configura non un negozio giuridico di riconoscimento, ma una fonte legale di prova, da cui sia univocamente desumibile il convincimento del genitore in ordine al rapporto di filiazione; non si richiede, pertanto, che la paternita risulti in modo letterale e formale da una scrittura, essendo sufficiente che quest'ultima, interpretata anche in relazione alle circostanze in cui e stata emessa, riveli chiaramente il pensiero del dichiarante. (Conf 3884/74, mass n 372424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)