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Sez. 5, Sentenza n. 24425 del 02/10/2008 (Rv. 604782 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cessione di azienda - Irrogazione di sanzioni - Illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicazione del principio di previa escussione del cedente ex art. 14 d.lgs. citato - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604782-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In caso di cessione di azienda, il principio della necessaria previa escussione del cedente, introdotto dall'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si applica, giusto quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. citato, alle sole violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in presenza di un avviso di irrogazione di sanzioni in materia di IVA notificato il 2 maggio 1995 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, la fattispecie era regolata dall'art. 19 della legge n. 4 del 1929, che non prevedeva la necessità della previa escussione del cedente).

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 19, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)