Sez. 5, Sentenza n. 5979 del 14/03/2014 (Rv. 630640 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI | Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Specialità rispetto all'art. 2560, secondo comma, cod. civ. - "Ratio" - Contenuto - Cessione conforme a legge o in frode al fisco - Differente disciplina.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI
In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all'art. 2560, secondo comma, cod. civ., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con "beneficium excussionis", ed è limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all'accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta "iuris tantum" "quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante", senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)