Sez. 6, Sentenza n. 8173 del 21/03/1996 Ud. (dep. 03/09/1996) Rv. 206078 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Aggravante dell'ingente quantità - Parametri di valutazione - Grado di diffusività e numero di operazioni di rifornimento di un mercato localizzato.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, perché sussista l'aggravante dell'art. 80 t.u. 309/90, occorre non solo che il quantitativo di droga contestato sia notevole, ma che corrisponda al concetto di uno degli aggettivi più elevati nella scala degli aggettivi di qualità. A tal fine non è sufficiente il mero esame del grado di diffusività e di considerazione del numero dei possibili tossicodipendenti posti in pericolo, ma, pur non potendosi prescindere dal dato quantitativo e qualitativo assoluto, occorre integrare tale valutazione con riferimento relativo ad una situazione di mercato in un determinato momento storico nella zona esaminata. L'accertamento dell'ingente quantità non può pertanto esaurirsi nella valutazione del singolo episodio isolatamente considerato, ma va rapportato ai quantitativi oggetto di usuali operazioni di rifornimento di un mercato, sia pure localizzato.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)