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Sez. 6, Sentenza n. 1660 del 29/11/1995 Ud. (dep. 10/02/1996) Rv. 203733 - 01

Stupefacenti - In genere. | Reati - Aggravante - "Ingente quantità" - Nozione - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203733-01

Stupefacenti - In genere.

L'aggettivo "ingente", utilizzato dal legislatore per definire la quantità di stupefacenti posta a fondamento dell'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, indica che questa, pur non necessariamente "immensa", deve essere in grado anche alla luce delle sue caratteristiche e qualità, nonché del numero delle dosi in concreto estraibili, di soddisfare un notevole numero di tossicodipendenti per un periodo di tempo piuttosto lungo. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza dell'aggravante "de qua" con riferimento ad una quantità di oltre un quintale di eroina).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)