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Sez. 1, Sentenza n. 690 del 17/03/1970 (Rv. 345903 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - AZIONE (ESERCIZIO DELL'AZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PM - TASSATIVITA - LIMITI - INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345903-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - AZIONE (ESERCIZIO DELL'AZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PM - TASSATIVITA - LIMITI - INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA - AMMISSIBILITA.*

La ratio deducibile dall'art 69 cod proc civ e la tassativita dei casi di legittimazione del PM ad esercitare Azione civile. L'esigenza di tassativita viene rispettata non soltanto nei casi in cui la legge nominativamente attribuisce al PM il potere di agire, ma anche quando, tale potere, pur non enunciato formalmente con locuzione a se accanto a quello delle parti private, possa ugualmente e sicuramente ricavarsi in via di interpretazione letterale e logica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)