Sez. 2, Sentenza n. 3243 del 31/01/1980 Ud. (dep. 08/03/1980) Rv. 144589 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA DELLE NULLITA INTRODOTTE DALLA LEGGE N 574 DEL 1977 - AMMISSIBILITA DELLA SANATORIA.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA DELLE NULLITA INTRODOTTE DALLA LEGGE N 574 DEL 1977 - AMMISSIBILITA DELLA SANATORIA.*
La nuova disciplina delle nullita di ordine generale, risultante dal nuovo testo dell'art 185 cod proc pen (modificato dalla legge n 574 del 1977) trova, in Mancanza di Disposizioni transitorie contenute nella legge stessa, e con riferimento agli artt 10 e 11 delle preleggi, immediata applicazione anche rispetto alle nullita che si siano verificate sotto il precedente regime, e che non siano state rilevate o dichiarate secondo le regole allora vigenti; con la conseguenza che non possono piu essere dichiarate le nullita che sono ora sanate, se non vengano dedotte o rilevate nei termini prescritti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187, Legge 08/08/1977 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)