Sez. 4, Sentenza n. 5521 del 01/03/1982 Ud. (dep. 02/06/1982) Rv. 154062 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI LEGGI PROCESSUALI - NULLITÀ GIÀ INSANABILE MA NON RILEVATA NÈ DICHIARATA NEI TERMINI - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI LEGGI PROCESSUALI - NULLITÀ GIÀ INSANABILE MA NON RILEVATA NÈ DICHIARATA NEI TERMINI - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA.*
La nuova disciplina delle nullità di ordine generale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 185 cod. proc. pen. modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977, n. 532, va immediatamente applicata, in Mancanza di Disposizioni transitorie e ai sensi degli artt. 10 e 11 delle preleggi, anche rispetto alle nullità verificatesi sotto il precedente regime processuale e non rilevate né dichiarate in termini. (Conf mass n 139986; (Conf mass n 141818; (Conf mass n 143260; (Conf mass n 144589; (Conf mass n 146070; (Conf mass n 147039; (Conf mass n 147693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)