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Sez. 2, Sentenza n. 1172 del 21/01/2014 (Rv. 629098 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE - PRESCRIZIONE | Responsabilità disciplinare degli psicologi - Termini di prescrizione - Durata e sospensione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629098-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di responsabilità disciplinare degli psicologi, atteso che la legge 18 febbraio 1989, n. 56, non fissa un termine di prescrizione, questo si determina in cinque anni, per "analogia iuris" riferita agli altri ambiti professionali, analogia che trae con sé l'effetto della sospensione del termine per inizio del procedimento penale sui medesimi fatti di rilievo disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)