Sez. 3, Sentenza n. 25183 del 03/12/2007 (Rv. 600807 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI | Psicologi - Causa di decadenza dal diritto di procedere alla irrogazione di sanzione disciplinare - Previsione legislativa - Necessità - Causa di decadenza contemplata dal Regolamento approvato dall'Ordine - Efficacia della relativa norma regolamentare - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione di psicologo, la mancata previsione, da parte della legge n. 56 del 1989 (e, segnatamente, degli artt. 26 e 27), di una causa di decadenza dal diritto di procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare - che, come tale, deve appunto ritenersi riservata esclusivamente alla legge - rende inefficace la previsione di cui all'art. 39 del Regolamento per la vigilanza e la disciplina della professione (approvato dall'Ordine degli psicologi l'11 giugno 1997, in forza dell'art. 28 della predetta legge n. 56), la quale, assoggettando la perseguibilità dell'illecito disciplinare al breve termine di un anno, con relativa estinzione in caso di mancata conclusione del procedimento in detto termine, si pone in contrasto con norme imperative di legge.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 26, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 27, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)