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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25264 del 25/08/2023 (Rv. 668756 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alle qualità soggettive del creditore procedente - Conseguenze - Azione esecutiva intentata da soggetti diversi sulla base del medesimo titolo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668756-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE

Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità

soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)